Legge 28 luglio 1971, n. 519 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria.
La revoca può riguardare anche solo uno o più componenti la Giunta.
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Il Consiglio ha sede nella città di Reggio Calabria con convocazioni anche nelle altre due città capoluogo di Provincia.
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La Regione riconosce nella partecipazione degli enti locali alla sua attività, anche legislativa e politico-amministrativa, un momento essenziale
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discutere emendamenti anche in aula.
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La Regione esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti ed aziende di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, anche attraverso
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dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla attività del Consiglio stesso. A tal fine, possono essere costituite anche commissioni
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Possono altresì chiedere al Presidente della Giunta ed agli assessori di riferire, anche per iscritto, in merito alla esecuzione di leggi ed
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Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazioni di ballottaggio. Vengono
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La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli
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La Regione, ai fini di cui all'articolo precedente, consulta sulle principali questioni, anche a loro richiesta, i Comuni, le Province, gli enti
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richieste, procurandosi a tal fine, anche su domanda del rappresentante di un gruppo, direttamente dal Presidente della Giunta o dagli assessori
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Nel caso di annullamento, anche parziale, di una legge della Regione in forza di una sentenza della Corte costituzionale o di una deliberazione del
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Regione; f) sovrintende agli uffici e servizi regionali anche a mezzo dei membri della Giunta limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno
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bonifica, di irrigazione e di cooperazione - il raggiungimento di equi rapporti sociali nelle campagne, anche rimuovendo gli ostacoli derivanti
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associative fra gli enti locali della Regione anche ai fini di un più efficiente decentramento amministrativo; p) stabilisce le deleghe da conferire o da